Recingere un fondo, anche con un muro, comporta l'adeguamento a norme diverse da quelle previste per i muri da costruzione (sia che facciano o non facciano parte di un fabbricato vero e proprio). La legge non stabilisce la qualità dei materiali o lo spessore del muro di recinzione, può anche essere un muro a secco che abbia stabilità e fondamenta, però non deve comunque superare l'altezza di metri 3. Può essere collocato a breve distanza dal confine se lo scopo a cui è destinato è quello di costruire o difendere spazi e costruzioni all'interno, ma può collocarsi anche sul confine (in tal caso il vicino ha la facoltà di renderlo comune). Esso non è , come dicemmo, un muro di costruzione per cui non valgono le distanze rispetto al confine o alla costruzione vicina. Deve rispettare comunque la distanza di tre metri se sul fondo vicino vi è una costruzione con veduta diretta (finestra o balcone), E ciò per evitare che la veduta venga disturbata od ostacolata. Ben diversi sono i muri di fabbrica che debbono rispettare determinate distanze vuoi dal confine, vuoi dai fabbricati vicini in conformità alle previsioni ed alle norme stabilite dai regolamenti comunali (generalmente 5 metri dal confine e 10 metri dalle case). Vi sono poi dei muri cosiddetti di sostegno per fondi a dislivello che servono ad impedire franamenti al fondo superiore e che appartengono a quest'ultimo con tutti gli oneri di manutenzione e custodia. Essendo considerati muri di costruzione, valgono le particolari distanze dai confini cosi' come qualsiasi muro di fabbrica. Il fondo può poi essere recintato in qualsiasi maniera con muretti, con staccionate, con siepi, con paletti in legno o di ferro cui vengono infissi fili di ferro; la recinzione deve essere fatta sul fondo che si intende recingere ed avvenire in modo che la fascia esterna della recinzione non oltrepassi il confine (le siepi debbono rispettare le distanze di mt. O.50). Tra i modi di recinzione può notarsi anche la costruzione di un fosso o di un canale, ma in tal caso occorre che il fosso sia sito a distanza dal confine pari alla profondità dello stesso. Naturalmente, ogni opera che implichi mutamento delle condizioni di assetto del terreno deve essere autorizzata dall'autorità amministrativa, per cui prima di costruire o recingere è necessario presentare all'uopo relativa domanda. La stessa autorità amministrativa (in genere il comune) può prevedere norme o modalità diverse da quelle accennate, per cui prima di intraprendere opere di qualsiasi genere è bene informarsi.